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Trasparenza Medioimpresa Srl
I seguenti documenti sono disponibili per il download:
Informativa e consenso privacy Medioimpresa
Moduli precontrattuali e contrattuali – Corporate:
Foglio informativo clientela Corporate e Dettaglio Medioimpresa dal 31.03.2025
Mandato di Mediazione clientela Corporate e Dettaglio Medioimpresa dal 31.03.2025
Elenco guide:
Tassi soglia II Trimestre 2025
Per i fogli informativi:
https://www.credem.it/content/credem/it/footer/trasparenza/fogli-informativi.html
https://www.bassosebino.it//doc2/default.asp?i_archivioID=66403&i_cartellaID=89297&i_menuID=66747
Compliance Medioimpresa Srl
Medioimpresa Srl risulta regolarmente iscritta all’OAM (Organismo Mediatori Creditizi) ed è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore.
Medioimpresa Srl è strutturata con un sistema di funzioni e di controlli interni che garantisce il pieno rispetto a quanto previsto dall’attuale normativa, sia nell’ambito della propria struttura interna che per quanto concerne i rapporti con la Clientela.
Il vertice societario e tutti i collaboratori di Medioimpresa Srl sono personalmente impegnati ad osservare con estremo scrupolo la conformità delle norme bancarie-finanziarie a tutela della clientela.
Gestione Reclami
Il cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.
Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto tramite una delle seguenti modalità:
Posta ordinaria all’indirizzo:
Medioimpresa Srl – Ufficio Reclami Via G. Marconi, 22 – 24060 – Castelli Calepio (BG)
Posta elettronica:
Il reclamo dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:
- nominativo/denominazione e recapiti del Cliente;
- data del contratto di mediazione;
- riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto;
- motivazione del reclamo;
- richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio.
Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del mediatore creditizio, nella sezione “reclami”.
Il mediatore creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il cliente non può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.